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La ditta Mancini Rent S.r.l. con sede legale in Polignano a Mare (BA) C.da Pozzo Vivo, n.c (da qui in poi denominato “Locatore”), in via diretta o indiretta tramite le proprie agenzie autorizzate e/o terzi partners, dietro pagamento di una cifra concordata che deve avvenire per intero obbligatoriamente all’atto della prenotazione del servizio desiderato (pena: la nullità del contratto), consegna al Locatario descritto nella sezione “Dati Anagrafici cliente” (da qui in poi denominato “Cliente”) un’autovettura od un motociclo (da qui in poi denominati entrambi “mezzo”) ad uso di locazione senza conducente.

Con la firma del contratto il Cliente dichiara di aver esaminato il mezzo oggetto della locazione e di riceverlo dal Locatore in ottimo stato, perfettamente funzionante in ogni sua parte compreso il livello di usura degli pneumatici, dotato di ogni accessorio obbligatorio, dotato di ogni documento obbligatorio alla circolazione in Italia e in Europa e completamente rifornito di carburante, nonché a norma di legge.

Condizioni Generali di Noleggio

1. Idoneità del mezzo

Il Cliente dichiara di aver esaminato, in fase di consegna del mezzo, lo stesso e di riceverlo dal Locatore in ottimo stato, perfettamente funzionante in ogni sua parte compreso il livello di usura degli pneumatici, dotato di ogni accessorio obbligatorio, dotato di ogni documento obbligatorio alla circolazione in Italia e all’Estero, di ogni documento integrativo ivi compresi quelli riguardanti le polizze assicurative e completamente rifornito di carburante. 

Il Cliente che riscontrasse eventuali danni e/o anomalie sul mezzo locato e non le descrivesse nell’apposita sezione “Note integrative” nel medesimo istante della consegna dello stesso, ne convalida il perfetto stato, e attiva conseguentemente le proprie responsabilità per eventuali danni arrecati verificabili in fase di riconsegna conformemente a quanto descritto nella seguente clausola n. 21 – DATI DI RICONSEGNA DEL MEZZO. 

Qualora si verificasse la condizione in cui al Cliente venisse consegnato, per il noleggio, un mezzo parzialmente danneggiato, il Cliente ha il diritto di ricevere il rimborso per l’intera cifra pagata a titolo di noleggio senza, quindi, usufruire del servizio, e senza l’aggiunta di qualsivoglia penale o indennità. In alternativa, lo stesso, potrà scegliere l’applicabilità di uno sconto deciso ad insindacabile giudizio dal Locato re in funzione dell’entità dei danni sul mezzo oggetto del presente contratto, altri rimborsi, penali o indennità non saranno riconosciuti. 

Per le prenotazioni anticipate rispetto alla data di fruizione del servizio, se il mezzo locato non fosse più disponibile (per es. descrittivo ma non limitativo: per forti danni causati da altri clienti, per fermo forzato delle Forze dell’Ordine, per sostituzione dello stesso, per caso fortuito, etc. etc.) nel giorno stabilito dalla prenotazione e/o dal presente contratto, il Cliente accetta il fatto che le sarà consegnato un mezzo sostitutivo disponibile. Se il mezzo disponibile non fosse d’interesse del Cliente, quest’ultimo potrà richiedere al Locatore l’emissione di un buono (spendibile dal Cliente unicamente nel noleggio auto ed entro dodici mesi dalla data di emissione dello stesso) o il rimborso, entrambi pari al valore degli importi versati a titolo di noleggio. 

Per ogni eventuale ulteriore indennità o rimborso, il Cliente espressamente esonera incondizionatamente il Locatore da tutte le responsabilità derivanti dalla mancata fruizione del servizio prenotato, anche nel caso in cui il servizio prenotato si riferisca a eventi particolari, cerimonie o matrimoni.

2. Mezzo Locato

I mezzi che il Locatore mette a disposizione alla propria clientela per la locazione senza conducente, possono essere intestate ad altre Società o a terzi partners. Pertanto il Cliente, come da seguente clausola n. 6 – MANLEVA, manleva Mancini Rent s.r.l. i sugli amministratori e i suoi dipendenti, per qualsiasi responsabilità e accetta di dibattere eventuali controversie con il proprietario del mezzo, mantenendo inalterate tutte le presenti clausole e condizioni contrattuali, nonché tutte le eventuali condizioni integrative.

3. Custodia del Mezzo

Il Cliente prendendo in consegna il mezzo si costituisce custode del mezzo locato a tutti gli effetti di legge e s’impegna legalmente e moralmente alla custodia dello stesso secondo la diligenza del buon padre di famiglia. Il Cliente riconosce di non essere titolare di alcun diritto reale sul mezzo locato e sugli accessori forniti, e di non poterne quindi disporre in alcun modo, se non per il solo utilizzo concesso a titolo di locazione temporanea. 

Tale obbligo di custodia  esteso anche alle chiavi e/o del transponder (ricevitore di segnale dell’antifurto satellitare, da qui in poi denominato “transponder”) del mezzo, nonché a tutti i sugli accessori (mobili e fissi) e dotazioni originarie. In caso di smarrimento o furto degli stessi, il Cliente s’impegna a denunciare il fatto alle più vicine Autorità competenti e a consegnare al Locatore l’originale della denuncia entro le 24 (ventiquattro) ore successive. 

Il Cliente, infine, s’impegna a rimborsare immediatamente il Locatore per ogni spesa sostenuta al fine del recupero delle chiavi e/o del transponder, o per la produzione dei doppioni sostitutivi, anche se ciò implicasse il cambio integrale dei sistemi di chiusura del mezzo. 

Nel caso in cui il Cliente non sia fisicamente in possesso delle chiavi e/o del transponder del mezzo locato, qualsiasi polizza assicurativa che ne limita la responsabilità per il furto/incendio del mezzo locato sarà ritenuta nulla e decadrà. In questo caso il Cliente si obbliga a risarcire il Locatore per l’eventuale perdita parziale o totale del mezzo locato nella misura del suo valore originario al listino EUROTAX della vendita al nuovo, più ogni eventuale spesa accessoria compreso anche il lucro cessante, come da successiva clausola n. 11 – LUCRO CESSANTE E FERMO DEL MEZZO.

4. Ricezione della copia contrattuale ed esame delle condizioni

Il Cliente firmando il presente contratto, certifica altresì, di averne ricevuta copia originale dal Locatore, e che le due copie realizzate sono identiche. Il Cliente dichiara, altresì, di aver precedentemente esaminato le medesime condizioni contrattuali attraverso consegna delle stesse, in allegato, scritte con carattere più grande e chiaramente leggibili.

5. Manleva

Il Cliente, sottoscrivendo il presente contratto e le relative clausole, si obbliga a esonerare e a manlevare Mancini Rent S.r.l. e tutte le società del Gruppo, nonché i dipendenti e gli amministratori, unitamente al proprietario del mezzo locato (se diverso dal Locatore) da qualsivoglia responsabilità nei confronti di se, del conducente, dei passeggeri, dei membri delle rispettive famiglie, di terzi, e degli aventi causa, per i danni di qualsiasi natura, incluso il pregiudizio economico dei medesimi subito nelle persone o nei beni in conseguenza di difetto di funzionamento del mezzo o di incidenti stradali, o per qualsiasi altro motivo con l’esclusione di nulla. In ogni caso il Locatore non può essere considerato responsabile di qualunque tipo di danno verificatosi a seguito di furti, tumulti, incidenti, terremoti, incendi, intemperie, guerre o cause di forza maggiore e/o caso fortuito. Gli oggetti da chiunque lasciati nel mezzo riconsegnato al Locatore s’intendono abbandonati, e il Locatore non tenuto a custodirli e a restituirli.

6. Garante
Il Cliente può avvalersi di uno o più garanti. Essi saranno censiti come tali attraverso la compilazione dell’apposito modulo integrativo del presente contratto. Quindi il Garante, firmando l’apposito modulo integrativo di cui sopra, diventa personalmente e illimitatamente fideiussore del Cliente, in solido e per tutte le obbligazioni economico/finanziarie che nascono dalla sottoscrizione del presente contratto.
7. Obblighi e divieti contrattuali

Il Cliente sottoscrivendo il presente contratto e le relative clausole si obbliga:

a. A tenere con sé la propria copia del contratto di noleggio rilasciata dal Locatore ed esibirla a eventuali controlli delle Autorità competenti. Se a causa dell’inosservanza di tale obbligo, le Autorità competenti dovessero confiscare (anche provvisoriamente) il mezzo locato, il Cliente dovrà rimborsare il Locatore di ogni giorno di fermo del mezzo locato, salvo valutazione di maggior danno e del lucro cessante.

b. A condurre il mezzo locato con la massima diligenza e nel rispetto integrale del presente contratto e di tutte le norme di legge vigenti in Italia oltre che quelle attualmente in vigore nei Paesi dove, eventualmente e previa autorizzazione del Locatore, il mezzo  utilizzato.

c. A provvedere personalmente e direttamente al pagamento di qualsiasi contravvenzione ricevuta con il mezzo locato, durante il tempo della locazione.

d. Ad essere permanentemente reperibile ai numeri telefonici dichiarati nel presente contratto.

e. A riconsegnare immediatamente a proprie spese il mezzo locato, presso la sede del Locatore (o diversa sede da quest’ultimo designata) dietro sua semplice richiesta. Tale obbligo rimane anche se la richiesta venisse formulata anticipatamente al reale termine del contratto di noleggio. In tal caso sarà rimborsato al cliente il solo importo corrispondente e proporzionato al periodo di mancato noleggio senza alcuna altra indennità, fermo restando che non vi siano dei debiti nei confronti del Locatore, i quali saranno eventualmente compensati.

f. Ad ottemperare ogni obbligo legale, civile e morale in caso di perdita totale del mezzo, attivandosi immediatamente per denunciarne ufficialmente l’accaduto alle Autorità competenti, trattenendo per il Locatore una copia conforme della denuncia effettuata. Pena per l’inadempienza del presente obbligo contrattuale,  la decadenza di ogni copertura assicurativa, con conseguente responsabilità solo ed esclusivo carico del Cliente e del Garante.

g. A non condurre o usare il mezzo, ed a non tollerare che il mezzo sia condotto o usato da persone senza i requisiti di legge vigenti in Italia e, previa autorizzazione scritta del Locatore, nell’eventuale stato Estero ove il mezzo utilizzato.

h. A non tollerare che il mezzo sia condotto o usato da persona non autorizzata come descritto nella successiva clausola n. 25 -QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE.

i. A non condurre o usare il mezzo, ed a non tollerare che il mezzo sia condotto o usato, in caso di guasti o malfunzionamenti dello stesso.

j. A non condurre o usare il mezzo, ed a non tollerare che il mezzo sia condotto o usato da persone senza possesso di idonea patente di guida o in possesso di idonea patente di guida da meno di tre anni.

k. A non condurre o usare il mezzo, ed a non tollerare che il mezzo sia condotto o usato per il trasporto di persone o cose dietro compenso, o per spingere e trainare oggetti o altri mezzi.

l. A non condurre o usare il mezzo, ed a non tollerare che il mezzo sia condotto o usato per la sublocazione se non esplicitamente autorizzato nella sezione “Note integrative”.

m. A non condurre o usare il mezzo, ed a non tollerare che il mezzo sia condotto o usato sotto l’influenza di sostanze che inibiscano la capacità di intendere, di reagire o di guidare.

n. A non condurre o usare il mezzo, ed a non tollerare che il mezzo sia condotto o usato in corse, competizioni, manifestazioni o circuiti di qualsiasi genere ufficiali e non.

o. A non condurre o usare il mezzo, ed a non tollerare che il mezzo sia condotto o usato per qualsiasi scopo contrario alla Legge italiana.

p. A non condurre o usare il mezzo, ed a non tollerare che il mezzo sia condotto o usato, per il trasporto di animali, anche se propri.

q. A non condurre o usare il mezzo, ed a non tollerare che il mezzo sia condotto o usato per il trasporto di merci esplosive, inquinanti o anche classificate come pericolose.

r. A non consumare e/o conservare bevande e viveri.

s. A non fumare.

t. A non salire e/o scendere, con il mezzo locato, dai marciapiedi, e da rialzamenti del terreno.

u. A non trasportare numero di passeggeri oltre al limite citato nel libretto di circolazione del mezzo locato.

v. A non cedere o sublocare il mezzo locato.

8. Divieto di espatrio con il mezzo

È fatto assoluto divieto a chiunque di condurre il mezzo locato in uno Stato diverso dall’Italia, salvo specifica autorizzazione del Locatore, e solo negli Stati Esteri autorizzati ed eventualmente descritti nella relativa sezione “Mezzo locato” al punto “Zona di circolazione autorizzata”. In aggiunta, per poter espatriare con il mezzo locato, il Cliente dovrà effettuare il versamento del totale della cauzione descritta nella sezione “Dettaglio economico” al punto “Cauzione”. Tale autorizzazione e del Locatore, permette esclusivamente al Cliente, o al conducente supplementare da quest’ultimo autorizzato, la circolazione del mezzo locato nei soli Stati descritti allo stesso punto di cui sopra, a regime di temporanea esportazione. 

Per poter espatriare con l’autorizzazione del Locatore, il Cliente o il conducente dovranno necessariamente: essere muniti del proprio documento di identità e della propria patente di guida entrambe validi internazionalmente e soprattutto valida nel Paese in cui si intende espatriare, nonché richiedere al Locatore l’originale della “carta verde” da rendere disponibile all’interno del mezzo locato. 

Qualora il Cliente lasci lo Stato italiano senza preventiva autorizzazione del Locatore, si attiveranno automaticamente, ed a spese del Cliente, tutti i protocolli di sicurezza che prevedono l’incasso definitivo del totale della cauzione, il blocco motore (nel rispetto della normativa specifica prevista) dell’auto senza preavviso nonché il recupero forzato del mezzo che sarà eseguito autonomamente dalle Autorità competenti più vicine senza che il Locatore possa intervenire. 

Altresì si attiveranno anche tutte le penali previste dal presente contratto che saranno addebitate al Cliente. In caso di espatrio non autorizzato, tutte le coperture assicurative decadranno automaticamente e qualsiasi responsabilità ivi compresi i danni causati a se o a terzi, al mezzo locato, o per la perdita totale o parziale del mezzo locato o per il suo incendio, sono esclusiva e completa responsabilità del Cliente.

9. Risarcimenti obbligatori

Durante il periodo della locazione, che decorre da quando il mezzo locato esce dell’autorimessa del locatore, sino a quando vi fa ritorno, con eccezione fatta per le proroghe delle responsabilità a carico del Cliente previste nel presente contratto, ogni responsabilità ed onere legato alla proprietà del mezzo locato sono esclusiva competenza del cliente. Per ogni danno causato al mezzo locato avranno validità, al fine del risarcimento degli stessi, insindacabilmente ed unicamente i documenti presentati dal Locatore, il quale resta l’unico titolare del diritto di scelta circa le modalità per il ripristino dei danni causati dal Cliente. 

Fermo quanto precedentemente citato, il Cliente si obbliga in solido a risarcire immediatamente il Locatore per qualsiasi danno cagionato direttamente o indirettamente al mezzo locato, a parti di esso, e ad eventuali accessori extra, nonché a rifonderlo per ogni eventuali spese di gestione legale ed amministrativa dietro sua semplice richiesta, e dell’eventuale lucro cessante come descritto nella successiva clausola n. 11- LUCRO CESSANTE E FERMO DEL MEZZO.

10. Lucro cessante e fermo del mezzo

In caso di danni arrecati al mezzo locato, durante il periodo della locazione, il Cliente si obbliga in solido a risarcire il Locatore per ogni giorno in cui il mezzo danneggiato dovesse rimanere in assistenza sia per manutenzione su danni strutturali, sia per il reperimento di eventuali parti di ricambio, che per manutenzione atta al ripristino della carrozzeria o degli interni; anche se tali danni siano stati causati per responsabilità di terzi. 

Detta penale si calcola moltiplicando i giorni di fermo del mezzo per la tariffa di noleggio piena in vigore al momento della sottoscrizione del contratto, nella misura del tariffario che il Cliente dichiara di ben conoscere. Nello stesso modo si calcola l’importo che sarà addebitato al Cliente per un eventuale fermo del mezzo locato da parte delle Autorità competenti per eventuali responsabilità a carico del Cliente o del conduttore del mezzo locato durante il periodo della locazione.

Sono di responsabilità del Cliente anche ogni eventuale lucro cessante di spettanza del Locatore. Se quindi per responsabilità del Cliente, il Locatore non potesse dare corso a contratti futuri riguardanti lo stesso mezzo locato (sia siglati antecedentemente al presente contratto e quindi già in essere, che successivamente alla chiusura dello stesso nel limite massimo di novanta giorni), il Cliente dovrà rimborsare il Locatore per ogni contratto perso.

11. Rimborsi e modalità di addebito

Oltre ai risarcimenti obbligatori descritti nella precedente clausola n. 10 – RISARCIMENTI OBBLIGATORI, il Cliente ha l’obbligo di rimborsare immediatamente il Locatore, dietro sua semplice richiesta, per tutte le spese sostenute per ottenere l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie di competenza dello stesso. Per ogni forma di addebito, il Cliente espressamente autorizza il Locatore a provvedere autonomamente ad addebitare qualsiasi importi di propria competenza sulle proprie carte di credito elencate nella sezione “Carte di credito del cliente da utilizzarsi per i pagamenti”, ovvero su qualsiasi altre carte di credito intestate al Cliente e fornite al Locatore per conoscenza anche se non censite all’interno del presente contratto, senza l’obbligo di invio da parte del Locatore di qualsivoglia documento esplicativo e/o descrittivo. 

Nello stesso modo saranno addebitate anche tutte le spese di competenza del Cliente, per le quali si abbia notizia posticipatamente alla consegna della mezzo locato. Per queste spese  prevista, in aggiunta al mero rimborso, una penale di € 50,00 (cinquanta) I.V.A. esclusa per ciascuna spesa. Il Cliente dovrà risarcire il Locatore anche per tutti gli eventuali Km. utilizzati in più rispetto a quelli autorizzati e descritti nella sezione “Mezzo locato”. Nella stessa sezione  descritto anche l’importo unitario che sarà moltiplicato per il totale dei Km. di sforo non autorizzati. Qualora l’addebito sulle carte di credito non fosse possibile, il Cliente si impegna a risarcire immediatamente (e ciò entro sette giorni dalla notifica) il Locatore dietro semplice richiesta. 

Invece per ogni danno causato a terze persone e/o a cose di proprietà di terzi, resta sola ed esclusiva la responsabilità del Cliente, e/o del conducente del mezzo, i quali entrambi si impegnano a rifondere immediatamente i terzi offesi ed a regolare con quest’ultimi eventuali controversie che dovessero insorgere, manlevando il Locatore da qualsiasi responsabilità come da precedente clausola n. 6-MANLEVA.

12. Mora
Per ogni ritardo nei pagamenti, saranno addebitati al Cliente gli interessi di mora nella misura del tasso legale della Banca Europea (BCE) maggiorato di 4 (quattro) punti percentuale. Altresì“ il Cliente accetta espressamente che il Locatore ceda, tutti o parte dei crediti vantati nei confronti del Cliente, a terze Società che, diventando ufficialmente titolari del credito, si adopereranno nelle opportune sedi per il recupero di quanto vantato anche ricorrendone gli estremi giudiziali (factoring).
13. Rimborsi al cliente

Il Cliente  consapevole che il Locatore non applica alcuna politica di rimborso in caso di annullamento della prenotazione. Quindi al verificarsi di ciò il Cliente perderà ogni importo versato. Tuttavia se al Cliente sono stati concessi dei rimborsi di altra natura, è obbligo e premura dello stesso richiederne la ripetizione (o lo storno) al Locatore esclusivamente a mezzo raccomandata A/R, da inviarsi alla Sede Legale del Locatore, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di termine del contratto (data specificata nello stesso contratto nella sezione “Dati di riconsegna del mezzo” ai punti “Data riconsegna” e “Ora riconsegna”). In ogni caso non verranno mai riconosciute penali, interessi o indennità al Cliente. Fuori da tale limite il Cliente perder ˆ ogni titolarità sugli eventuali rimborsi, e conseguentemente non gli saranno riconosciuti.

14. Sinistri

A prescindere dalle responsabilità delle parti coinvolte, qualora si verifichi un qualsiasi sinistro ove il mezzo locato sia rimasto anche minimamente coinvolto, il Locatore incasserà il totale della cauzione descritta nella sezione “Cauzione, €” del paragrafo “Dettaglio economico (in euro I.V.A. inclusa). Pertanto, in deroga alle condizioni di restituzione della cauzione descritti nella seguente clausola n. 24 – QUALIFICAZIONE FINANZIARIA e clausola n. 25 – CAUZIONE, la cauzione sarà restituita al Cliente solamente una volta accertate ufficialmente le responsabilità e la dinamica del sinistro e sarà restituita al Cliente a sinistro completamente chiuso da tutte le Compagnie Assicuratrici coinvolte, nonché decurtata di eventuali danni arrecati al mezzo locato non coperti dalle polizze assicurative, dalle relative franchigie e dagli scoperti assicurativi descritti nella seguente clausola n. 33 RESPONSABILITA’ E COPERTURE ASSICURATIVE. In funzione di ciò, il Cliente si impegna:

a. Ad informare subito il Locatore del sinistro avvenuto, facendo seguire entro 24 (ventiquattro) ore dallo stesso l’invio di una relazione scritta al domicilio del Locatore, preceduta via fax al numero 080-4240054

b. A non rilasciare assolutamente dichiarazioni di responsabilità in caso di incertezze sulla dinamica del sinistro.

c. In caso di feriti anche lievi, ad informare immediatamente le più vicine Autorità competenti, ed adoperarsi secondo la normativa in materia.

d. A prendere nota di ogni dato e informazione utile a stabilire la dinamica del sinistro, di eventuali testimoni, e di tutte le parti coinvolte.

e. Ad assolvere ogni dovere legale, civile e morale soprattutto in caso di persone ferite o di situazioni di pericolo. Pena per l’inadempienza del presente obbligo contrattuale  la decadenza di ogni copertura assicurativa con conseguente responsabilità a solo ed esclusivo carico del Cliente. Se un sinistro si verifica durante la consegna domiciliare del mezzo locato, per responsabilità di terzi, il Cliente non avrà diritto ad alcun rimborso da parte del Locatore. Tale rimborso dovrà essere richiesto direttamente dal Cliente alla Compagnia Assicuratrice del mezzo responsabile che ha causato il sinistro, ove il mezzo locato  rimasto coinvolto. In funzione di ciò, su esplicita richiesta scritta del Cliente, il Locatore fornirà la dinamica del sinistro cos“ da permettere al Cliente di procedere con la richiesta di rimborso come sopra descritto.

15. Riconsegna del mezzo

Il Cliente si impegna a riconsegnare il mezzo locato rispettando la data e l’orario descritto nella sezione “Consegna / riconsegna”. Se nella sezione “Consegna / riconsegna” viene quantificata in calce una penale nell’apposito spazio “Riconsegna tassativa”, il Cliente ha l’obbligo tassativo di rispettare i termini di riconsegna e non potrà godere di alcuna tolleranza sull’eventuale ritardo. 

Qualora il Cliente non riuscisse a rispettare il termine pattuito, il Locatore provvederà ad addebitargli la relativa penale nella misura dell’importo descritto nella stessa sezione alla voce “RICONSEGNA TASSATIVA con penale in caso di ritardata riconsegna del mezzo, di Euro (I.V.A. esclusa)”. E altresì“ obbligo del Cliente restituire il mezzo locato nello stesso stato in cui lo aveva ricevuto da quest’ultimo. Salvo la normale usura dovrà essere completamente rifornito di carburante, con i medesimi accessori e documenti originari, nonché pulito internamente ed esternamente.

 Nel caso in cui il Cliente desiderasse prolungare la locazione, dovrà tempestivamente comunicarlo al Locatore che si riserva il diritto di autorizzare o declinare tale prolungamento. In caso di autorizzazione da parte del Locatore al prolungamento del contratto, il Cliente dovrà versare immediatamente l’importo di rettifica comunicatogli. Rimane inteso che la riconsegna domiciliare del mezzo in caso di prolungamento contratto non sarà più garantita dal Locatore, pertanto dovrà essere effettuata dal Cliente il quale dovrà riconsegnare il mezzo locato alla sede del Locatore o in altra sede da quest’ultimo designata.

16. Tardiva o mancata riconsegna del mezzo

Il Cliente che non riconsegnasse il mezzo locato entro la tolleranza massima di 30 (trenta) minuti dalla scadenza pattuita nel presente contratto e descritta nella sezione “Consegna / riconsegna”, viene ritenuto fraudolente e pertanto il Locatorelibero di inoltrare regolare denuncia alle Autorità competenti, nonché di attivare tutte le penali descritte nel presente contratto, compreso il protocollo di sicurezza che prevede il recupero forzato del mezzo con l’ausilio dell’antifurto satellitare e l’impiego di istituti di sorveglianza/sicurezza esterni, a spese e responsabilità completamente a carico del Cliente. 

Ogni penale per un eventuale riconsegna del mezzo locato posticipatamente alla data e/o al luogo stabiliti nella sezione “Consegna / riconsegna” del presente contratto, è da considerarsi nulla qualora il Locatore abbia autorizzato il Cliente (espressamente in formula scritta) ad un prolungamento dei termini del presente contratto di noleggio. In quest’ultimo caso, verranno addebitati al Cliente unicamente i giorni (ed i servizi in aggiuntivi) da lui stesso richiesti, nella misura del tariffario che il Cliente dichiara di ben conoscere. Per il calcolo dei giorni totali farà fede, in sede di fine servizio, la data di riconsegna effettiva, espressamente citata nella sezione “Dati di riconsegna del mezzo” nel presente contratto al definitivo termine dello stesso.

17. Assenza alla riconsegna del mezzo

Se all’atto della riconsegna (anche domiciliare) del mezzo locato, il Cliente (o se previsto il delegato alla riconsegna) fosse assente, perderà ogni diritto di replica sugli eventuali danni riscontrati sul mezzo locato, anche qualora tale assenza sia causata dal ritardo del Locatore (o di un terzo da lui designato) per la presa in riconsegna del mezzo, salvo valutazione di maggior danno. 

Se in sede di consegna e/o riconsegna domiciliare del mezzo locato, il Cliente (o se previsto il delegato alla riconsegna) facesse attendere il Locatore o chi per esso, gli sarà addebitata una penale di € 1,00 (uno) I.V.A. esclusa per ogni minuto di attesa, oltre l’orario concordato, più ogni eventuale spesa viva sostenute dal Locatore per il rientro in sede del trasferista, fatta salva una valutazione di maggior danno arrecato e fatto salvo il caso in cui si tratti di una riconsegna tassativa sopra ci tata per la quale, in aggiunta, resta in vigore la relativa penale sopra descritta. 

Se il cliente non dovesse riconsegnare il mezzo, nella data indicata,come da contratto,la Mancini Rent è autorizzata a denunciare per furto, il cliente stesso, alle autorità di competenza.

18. Recapito domiciliare del mezzo

Nel caso in cui il Cliente opzioni il servizio di domiciliarietà della consegna e/o riconsegna del mezzo locato, Egli accetta fin da subito eventuali ritardi causati da forza maggiore e comunque non imputabili al Locatore che viene dallo stesso fin d’ora manlevato. Il Cliente, altresì“, manleva il Locatore da ogni responsabilità o richiesta d’indennizzo per l’eventuale ritardo nella consegna e/o riconsegna domiciliare del mezzo, anche se la conseguenza del ritardo fosse causata da un sinistro in cui il mezzo locato rimanga coinvolto, e per colpa di ciò il noleggio non potesse avere inizio.

19. Delegati

Il Cliente, che abbia già firmato il presente contratto, ha la facoltà di delegare una persona di sua fiducia per la riconsegna o per il ritiro del mezzo locato. In questo caso il Cliente dovrà preventivamente comunicare al Locatore i dati della persona delegata, così da poterla autorizzare inserendola nell’apposita sezione “Consegna / riconsegna” sotto la voce “Delegato al ritiro” e/o “Delegato alla riconsegna”. Da parte sua il Delegato, firmando nell’apposita sezione si obbliga in solido al Cliente per tutte le responsabilità e per tutti gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto.

20. Dati di riconsegna del mezzo

Il riconsegnante, sia esso il Cliente o il delegato alla riconsegna, dichiara veritiere le informazioni di riconsegna del mezzo riportate in calce nella sezione “Dati di riconsegna del mezzo” e specificatamente sul totale dell’odometro, sul pieno di carburante nonché su eventuali nuovi danni arrecati al mezzo durante la locazione oggetto del presente contratto.

21. Chiusura parziale del contratto

La chiusura parziale del presente contratto si ottiene per effetto del silenzio assenso da parte del Locatore dopo 30 (trenta) giorni dalla data di effettiva riconsegna del mezzo locato, indicata nel contratto come precedentemente esposto. In questi 30 (trenta) giorni il Locatore eseguirà dei test e delle verifiche sul buono stato di funzionamento del mezzo locato, e se riscontrerà dei danni o malfunzionamenti (salvo la normale usura), provvederà a comunicarlo al Cliente (a tale proposito vale e fa fede il contatto avvenuto tramite i dati di telefono, fax, e-mail o posta ordinaria resi noti dal Cliente al Locatore) ed ad addebitargli autonomamente tutte le spese di sua competenza nelle modalità precedentemente descritte. Ogni eventuali responsabilità civile e/o penali, comprese eventuali sanzioni di competenza del Cliente, non trovano prescrizione alcuna.

22. Elezione del domicilio

Per ogni comunicazione scritta da parte del Locatore, Il Cliente espressamente dichiara di eleggere il proprio domicilio quello descritto nel proprio documento censito alla sezione “Dati anagrafici cliente”. Lo stesso dichiara, altresì“, di accettare elezione del proprio domicilio anche l’invio di ogni comunicazione scritta avvenuta tramite l’ausilio di mezzi informatici o di telecomunicazione quali per esempio fax o posta elettronica. Tali comunicazioni avranno valore di raccomandata con ricevuta di ritorno.

23. Autocertificazione

Il Cliente dichiara di aver fornito al Locatore i propri dati reali ed utili all’identificazione anagrafico -finanziaria di se, dichiara altresì“, che tutti i documenti consegnati al Locatore sono originali o copie conformi all’originale. Il Cliente si dichiara, altresì“, consapevole di essere perseguibile penalmente in caso di dichiarazioni mendaci.

24. Qualificazione del conducente

L’unico soggetto autorizzato alla conduzione del mezzo locato è il Cliente, se censito con patente nell’apposita sezione “Dati anagrafici cliente”, e/o la persona identificata nel presente contratto nell’apposita sezione “Conducente supplementare autorizzato”. Il conducente (chiunque esso sia), dovrà essere in possesso di tutti requisiti di legge italiani (e locali in caso di espatrio, salvo espressa autorizzazione scritta del Locatore) per essere abilitato alla conduzione del mezzo locato, oltre che essere in possesso di relativa e valida patente di categoria B (o patente internazionale) da almeno tre anni. 

Inoltre il conducente dovrà essere sempre munito del proprio documento di identità e della propria patente validi, internazionalmente, nello Stato italiano e nello Stato estero dove condurrà, se autorizzato dal Locatore, il mezzo locato a regime di temporanea esportazione. Il Locatore ha l’insindacabile facoltà di non ritenere, idoneo il Cliente e/o il conducente supplementare e quindi di non concederne i servizi richiesti
o eventuali integrazioni contrattuali.

25. Qualificazione finanziaria

Per qualificazione finanziaria richiesta s’intende la somma descritta nella sezione “Cauzione, €” del paragrafo “Dettaglio economico (in Euro I.V.A. inclusa)” che il Cliente dovrà garantire (in contanti o in alternativa come disponibilità liquida inutilizzata del proprio plafond complessivo su tutte le proprie carte di credito rese note al Locatore) e che, come stabilito dalle presenti condizioni, il Locatore incasserà come cauzione. Il raggiungimento della qualificazione finanziaria richiesta è una condizione essenziale ed inderogabile per poter noleggiare il mezzo desiderato e resta sempre e comunque un dovere ed una responsabilità del Cliente. 

Il Cliente dichiara espressamente che in fase di primo contatto con il Locatore quest’ultimo gli abbia espressamente resa nota la propria qualificazione finanziaria richiesta, e di essere a conoscenza dei metodi mediante i quali il Locatore stesso determina le qualificazioni finanziarie e ne applica le modalità operative. Il raggiungimento della qualificazione finanziaria dovrà essere raggiunto dal Cliente entro dieci giorni prima che si dia inizio al reale utilizzo del mezzo locato. In caso di mancato raggiungimento della qualificazione finanziaria, il noleggio non potrà avere inizio e nessun rimborso sarà concesso al Cliente. In aggiunta ogni eventuale anticipo o caparra versata dal Cliente non gli saranno rimborsati. 

L’importo concordato per la tariffa di noleggio, l’eventuale cauzione e ogni altra spesa accessoria di competenza esclusiva del Cliente debbono essere necessariamente coperte dalle carte di credito messe a garanzia e descritte nell’apposita sezione “Carte di credito del cliente da utilizzarsi per i pagamenti”. Le carte di credito specificate non debbono essere mai della tipologia bancomat, prepagata, ricaricabile, rateale, PostePay o virtuale. A tale scopo il Cliente specificatamente autorizza il Locatore ad addebitare sulle proprie carte di credito, anche ripetutamente (e se necessario anche a titolo di prova), ogni importo necessario al Locatore per attestare lo stato di “buona salute” delle carte di credito del Cliente, nonché ogni importo necessario a far raggiungere al Cliente l’idonea qualificazione finanziaria necessaria per noleggiare il mezzo richiesto (ad es. descrittivo ma non limitativo: in modalità pre-autorizzazione senza addebito). 

Qualora la somma della disponibilità liquida inutilizzata delle carte di credito del Cliente sia inferiore alla qualificazione finanziaria richiesta per noleggiare il mezzo desiderato, il Cliente potrà integrare, anticipatamente all’inizio della locazione del mezzo, e nella medesima scadenza sopra descritta, l’importo richiesto tramite un versamento in contanti al Locatore. Ogni eventuale spesa derivata dalla funzione di verifica delle carte di credito del Cliente sono esclusivamente di sua competenza, per tanto il Cliente autorizza espressamente il Locatore a provvedere autonomamente ad addebitargliele.

26. Cauzione

In alternativa all’incasso totale della cauzione il Locatore, in particolari condizioni ed a suo insindacabile giudizio, può incassare provvisoriamente una cifra parziale della cauzione (in questo caso, tale cifra  descritta nella stessa sezione al punto “di cui versata, €”), tuttavia ciò non riduce o elimina le responsabilità del Cliente sull’intero importo richiesto come cauzione a garanzia di eventuali danni, o su altre responsabilità economiche stabilite dal presente contratto. 

All’eventuale verificarsi delle condizioni che prevedono l’addebito immediato (anche in corso di contratto) della cauzione, il Locatore incasserà (anche in periodi diversi e con eventuali differenti modalità) tutti gli importi utili, sino alla concorrenza della somma stabilita come cauzione integrale e descritta come precedentemente citato nella sezione “Cauzione, €” del paragrafo “Dettaglio economico (in Euro I.V.A. inclusa)”, salvo maggiori danni o penali previste dal presente contratto. Una volta chiuso il contratto di noleggio, come previsto nella precedente clausola n. 22 – CHIUSURA PARZIALE DEL CONTRATTO, qualora vi sia un saldo attivo tra il totale degli importi incassati dal Locatore a titolo di cauzione e tutti gli importo di effettiva competenza del Cliente (compresi eventuali rettifiche, danni, franchigie, spese accessorie, etc.), questo importo gli sarà restituito entro 30 (trenta) giorni dalla data di riconsegna del mezzo locato, specificata nel presente contratto nella sezione “Dati di riconsegna del mezzo” ai punti “Data riconsegna” e “Ora riconsegna”. 

Nel caso in cui il contratto non possa avere inizio (ad es. descrittivo ma non limitativo: per mancato raggiungimento della qualificazione finanziaria da parte del cliente, per indisponibilità del modello dell’autovettura richiesta, per eventi di caso fortuito non prevedibili, ecc. ecc.) il Cliente  consapevole che l’eventuale cauzione preautorizzata sulle proprie carte di credito sarà cancellata dal Locatore entro 7 gg. lavorativi dalla data di inizio del contratto di noleggio, tuttavia vi sono dei tempi di ripristino della propria disponibilità su carta che non dipendono dal Locatore, ma dai gestori dei circuiti e dei “gateway” di pagamento”. Il Cliente, quindi, espressamente esonera il Locatore da eventuali responsabilità derivanti da ritardi nella cancellazione/liberazione dei precedenti movimenti di autorizzazioni e/o preautorizzazioni effettuati sulle proprie carte di credito. 

Sono a carico del Cliente, nella misura del 5% (cinque percento) degli importi richiesti come cauzione, le commissioni sostenute dal Locatore sulle transazioni effettuate a titolo di cauzione sia sulle carte di credito che tramite l’incasso di assegni garantiti tramite il circuito CENTAX S.p.A. In funzione di ciò, il Cliente, quindi, autorizza espressamente il Locatore a provvedere autonomamente ad addebitargliele attraverso le modalità espresse nel presente contratto.

27. Clausola risolutiva espressa
In qualunque momento (sia prima che durante l’esecuzione del contratto di noleggio) il Locatore potrà decidere di non dare corso alla prenotazione effettuata dal Cliente, o in caso di locazione già iniziata, di interrompere lo stesso senza dare giustificazione o preavviso alcuno al Cliente o a terzi, rimborsandolo quindi unicamente del mero importo versato, proporzionato al servizio non goduto, con l’esplicita esclusione di qualsivoglia indennità o risarcimento.
28. Obbligo di reperibilità permanente
Il Cliente ed il conducente supplementare autorizzato, hanno l’obbligo tassativo di essere permanentemente reperibile 24 ore su 24 ai numeri di telefono descritti nelle apposite sezioni “Tel. rep. perm.” (ovvero telefono di reperibilità permanente). Dopo anche solo un tentativo di comunicazione con il Cliente con esito negativo, effettuato in piena autonomia da parte del Locatore, quest’ultimo ha la facoltà di addebitare (qualora non lo abbia già fatto) il totale della cauzione descritta nella sezione “Dettaglio economico” al punto “Cauzione”, e di attivare tutti i protocolli di sicurezza previsti dal presente contratto, finalizzati al recupero forzato del mezzo locato a spese del Cliente.
29. Attivazione dei protocolli di sicurezza

Ferme le precedenti premesse contenute nel presente contratto, al verificarsi delle condizioni specifiche, si attiverà automaticamente ed a spese del Cliente l’antifurto satellitare del mezzo , con conseguente blocco motore (nel rispetto delle normativa specifica prevista) ed il recupero forzato del mezzo locato (effettuato autonomamente dalle più vicine Autorità competenti). 

L’attivazione dei protocolli di sicurezza prevede, altresì“, che il contratto si ritenga sciolto anticipatamente per colpa del Cliente che perde ogni diritto di fruizione del servizio senza poter ricevere alcun tipo di rimborso o indennizzo. In aggiunta verranno addebitate, al Cliente tutte le penali previste dal presente contratto nelle modalità previste dallo stesso. Il Cliente, infine, rimane l’unico responsabile per ogni danno causato a persone e/o a cose, conseguentemente all’attivazione dei protocolli di sicurezza e dello stesso antifurto sia satellitare che “immobilizzatore”.

30. Manutenzione ordinaria
È obbligo del Cliente adoperarsi per la manutenzione ordinaria del mezzo locato durante tutto il periodo della locazione. Le nostre tariffe non includono il carburante. I nostri veicoli sono consegnati in perfetto stato al Cliente, puliti internamente, lavati esternamente e riforniti completamente di carburante. Il Cliente si obbliga a riconsegnare il mezzo al Locatore, di cui la precedente clausola n. 4 – CUSTODIA DEL MEZZO, lavato, pulito e rifornito completamente di carburante, e comunque nello stesso stato in cui lo aveva preso originariamente in consegna dal Locatore e con i medesimi accessori e parti dello stesso siano esse meccaniche, fisse o mobili.  Se al momento della riconsegna il mezzo  privo del pieno di carburante, sarà addebitata al Cliente una penale pari al costo dell’intero pieno di carburante per il mezzo locato, attualizzato al momento del rifornimento più una penale pari ad € 50,00 (cinquanta) I.V.A. esclusa. Anche la penale per la riconsegna del mezzo locato, senza che il Cliente si sia preso cura di effettuare la pulizia interna ed il lavaggio esterno (che dovrà essere rigorosamente effettuato a mano) ammonta ad € 50,00 (cinquanta) I.V.A. esclusa.
31. Guasti accidentali

Come previsto contrattualmente e come precedentemente citato nei diversi punti precedenti e specificatamente alla precedente clausola n. 6 – MANLEVA, il Cliente e/o il conduttore del mezzo locato, espressamente esonerano il Locatore e tutte le società del Gruppo, nonché i dipendenti e gli amministratori, per qualsivoglia danni derivanti dal malfunzionamento, dal guasto accidentale ed a seguito di sinistri stradali in cui il mezzo locato  rimasto coinvolto. 

E’ fatto severo divieto al Cliente (o al conduttore autorizzato del mezzo locato) di utilizzare il mezzo locato in condizioni di guasti o malfunzionamenti della stessa, onde evitare possibili situazioni di pericolo per se o per gli altri. Il Cliente, essendo no minato custode dello stesso ed in funzione della precedente clausola n. 31 – MANUTENZIONE ORDINARIA,  severamente obbligato ad attivare tutte le procedure necessarie al ripristino del buono stato di funzionamento del mezzo a proprie spese. 

Se ciò non fosse possibile, il Cliente dovrà attivarsi con la procedura di rientro del mezzo locato guasto, che prevede il rientro immediato dello stesso, a spese e responsabilità del Cliente ed esclusivamente tramite l’ausilio dei mezzi di soccorso stradale, presso la sede legale del Locatore, o in alternativa al più vicino centro di assistenza tecnica autorizzata dalla casa costruttrice del mezzo locato o sede designata dal Locatore. 

Qualora il Cliente (o il conduttore del mezzo locato) decidesse di sua iniziativa di no n avvalersi del soccorso stradale e recapitasse il mezzo locato di propria mano, egli verrebbe meno al rispetto del precedente punto n. i della clausola n. 8 – OBBLIGHI E DIVIETI CONTRATTUALI, rendendosi oltre che inadempiente, anche l’unico responsabile integrale per qualsivoglia danno causato al mezzo locato, a se stesso, a cose o a persone, derivanti dall’utilizzo del mezzo mal funzionante. In funzione di tale inadempienza contrattuale ogni copertura assicurativa decade ed  quindi da considerarsi nulla, rimandando al Cliente ogni responsabilità, con l’esclusione di nulla.

32. Responsabilità e coperture assicurative

PREMESSE: 

1) In caso di consegna e/o riconsegna domiciliare del mezzo locato, le responsabilità (escluse quelle penali a capo del conduttore del mezzo che non trovano prescrizione alcuna e non sono assicurabili) del Cliente iniziano con l’uscita del mezzo dall’autorimessa del Locatore e si concludono con il rientro del mezzo nell’autorimessa del Locatore. Senza il servizio domiciliare, invece le responsabilità del Cliente verso il Locatore e verso terzi, iniziano nello stesso istante in cui il Cliente (o il conduttore autorizzato, nonché l’eventuale delegato alla consegna) entra in possesso delle chiavi (e/o del transponder) del mezzo locato ovvero: nella data descritta nel paragrafo “CONSEGNA/RICONSEGNA” alle voci “Data consegna” unitamente all’ora descritta nello stesso paragrafo alla voce “Ora cons. eff.” (ora consegna effettiva); e si concludono come descritto nella precedente clausola n. 16 – RICONSEGNA DEL MEZZO. 

2) Tutte le polizze assicurative decadono e sono quindi da considerarsi nulle in caso di mancato rispetto da parte del Cliente (o del conducente del mezzo) di anche una sola condizione del presente contratto. In tal caso tutte le responsabilità ricadono unicamente a carico del Cliente. 

3) In caso di controversie riguardanti: polizze assicurative, franchigie, scoperti, massimali assicurativi, e comunque ogni servizio annesso e connesso alle polizze assicurative sono regolati unicamente tra il Cliente (o chi per esso) e la Compagnia Assicuratrice con la quale il Locatore (o il proprietario del mezzo) ha stipulato le polizze. Per tanto il Cliente manleva il Locatore come da precedente clausola n. 6 – MANLEVA, e dichiara di aver preso visione degli allegati integrativi forniti dalla Compagnia Assicuratrice e disponibili gratuitamente all’interno di ogni mezzo locato e/o presso il Locatore dietro semplice richiesta. 

4) Il Cliente dichiara di conoscere gli scoperti e le franchigie che la Compagnia Assicuratrice non risarcisce e che sono, quindi, di propria competenza e responsabilità ivi compresi parti del mezzo quali ad es. descrittivo ma non limitativo: interni, alla scocca sotto la vettura, ai cerchi, ai pneumatici, per rottura parziale o integrale dei cristalli, GPS mobili, autoradio, motore, etc. Pertanto ogni scoperto non pagato dalla Compagnia Assicuratrice per i danni causati al mezzo locato sono di esclusiva competenza del Cliente e gli verranno addebitati secondo le modalità previste nel presente contratto. 

5) Tutte le polizze assicurative decadono nel caso in cui il Cliente (o il delegato alla riconsegna) sia sprovvisto delle chiavi del mezzo locato o del transponder dell’antifurto, o le abbia smarrite (anche a seguito di furto/rapina). A tal proposito il Cliente accetta qualsiasi rischio di prima persona, essendo consapevole di essere l’unico responsabile in caso di furto/rapina/incendio, perdita parziale o totale del mezzo locato. 

6) Le polizze assicurative non trovano applicazione per il furto/rapina/incendio del mezzo locato nelle seguenti regioni: Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia considerate ad alto rischio di furto/rapina. 

7) Nessuna polizza copre il furto dei propri effetti lasciati nel mezzo locato e degli accessori (fissi e mobili) dell’auto. Tali responsabilità rimangono di esclusiva competenza del Cliente. Ferme tali premesse (dalla 1 alla 7 della presente clausola), in condizioni di rispetto integrale del presente contratto, il Cliente ha la facoltà di limitare le proprie responsabilità aderendo a particolari accordi assicurativi integrativi. 

Tali accordi non eliminano o limitano in alcun caso eventuali responsabilità penali del Cliente e del conducente del mezzo che vengono regolati dalla Legge italiana ed, in caso di espatrio, dalle leggi locali. Gli accordi integrativi che limitano la responsabilità del Cliente sono:

a) R.C.A.: questa polizza limita la responsabilità civile del Cliente per danni causati, attraverso la conduzione del mezzo locato, a persone o a cose. Tale polizza prevede che il Cliente paghi al Locatore uno scoperto fisso (franchigia fissa) in caso di sinistro stradale per propria colpa di € 350,00 (trecentocinquanta) I.V.A. esclusa per ogni sinistro causato aperto dalla Compagnia Assicuratrice. Tal e polizza ha un massimale variabile, che il Cliente dichiara di conoscere, a seconda del mezzo locato. Superato questo massimale la Compagnia assicuratrice non rimborserà alcun tipo di danno causato dal Cliente. Pertanto le responsabilità ricadranno nuovamente ed integralmente sul Cliente.

b) P.A.I.: questa polizza copre eventuali danni di ingiuria fisica del conducente, a seguito di sinistro stradale con veicoli identificati, verificatosi per propria responsabilità ed attraverso la conduzione del mezzo locato. Tale polizza ha un massimale che il Cliente dichiara di conoscere. Tale polizza facoltativa può essere opzionata dal Cliente tramite l’apposizione della dicitura ”SI” nella relativa casella di scelta nella sezione “ASSICURAZIONI” del paragrafo “Mezzo locato”. Se su tale casella non è specificato nulla o vi è apposta la dicitura “NO” sulla copia del contratto detenuta dal Locatore, la presente polizza non è attiva. Tale polizza non è applicabile nel caso in cui il mezzo locato sia un motociclo. Inoltre tale polizza decade per effetto diretto dell’inadempienza contrattuale del Cliente.

c) C.D.W.: ovvero la polizza maggiormente conosciuta con il nome di polizza “Kasko”. Tale polizza limita la responsabilità economica del Cliente, nei confronti del mezzo locato, per i danni che Egli ha causato al mezzo locato per propria colpa, solo a seguito di sinistro stradale con veicoli certi ed identificati (ovvero la cosiddetta “Kasko Collision”). Tale polizza prevede la stima dei danni arrecati al mezzo locato, aprendo un sinistro per ogni danno arrecato. Quindi fissa la singola franchigia pari al 20% (venti percento) di ogni singolo danno arrecato al mezzo, con il rispettivo scoperto minimo fissato, ciascuno, in € 3.000,00 (tremila). Sono, altresì, a carico del Cliente ogni eventuali scoperti non risarciti dalla Compagnia Assicuratrice che il Cliente dichiara di conoscere. Tale polizza facoltativa può essere opzionata dal Cliente tramite l’apposizione della dicitura ”SI” nella relativa casella di scelta nella sezione “ASSICURAZIONI” del paragrafo “Mezzo locato”. Se su tale casella non  specificato nulla o vi  apposta la dicitura “NO” sulla copia del contratto detenuta dal Locatore, la presente polizza non  attiva. Il Cliente che non aderisce a tale polizza si obbliga a risarcire per intero, i danni causati al mezzo locato, i danni indotti come descritto nella precedente clausola n. 11 – LUCRO CESSANTE, ed ogni spesa e/o onere accessorio. In caso di mancata adesione del Cliente a detta polizza, il Cliente  tenuto al risarcimento di ogni danno, anche se per sua iniziativa il Locatore abbia sottoscritto di propria autonomia l’attivazione della stessa. Tale polizza non  applicabile nel caso in cui il mezzo locato sia un motociclo. Inoltre tale polizza decade per effetto diretto dell’inadempienza contrattuale del Cliente.

d) S.C.D.W.: (ovvero: Super C.D.W.) Tale polizza trova la stessa applicazione della precedente polizza C.D.W. limitando però la franchigia e lo scoperto minimo per ogni singolo sinistro aperto a seguito di danni arrecati al mezzo locato, rispettivamente al 10% (dieci percento) ed ad € 1.500,00 (millecinquecento). Tale polizza facoltativa può essere opzionata dal Cliente tramite l’apposizione della dicitura ”SI” nella relativa casella di scelta nella sezione “ASSICURAZIONI” del paragrafo “Mezzo locato”. Se su tale casella non è specificato nulla o vi è apposta la dicitura “NO” sulla copia del contratto detenuta dal Locatore, la presente polizza non è attiva. Il Cliente che non aderisce a tale polizza si obbliga a risarcire per intero, i danni causati al mezzo locato, i danni indotti come descritto nella precedente clausola n. 11 – LUCRO CESSANTE, ed ogni spesa e/o onere accessorio. In caso di mancata adesione del Cliente a detta polizza, il Cliente  tenuto al risarcimento di ogni danno, anche se per sua iniziativa il Locatore abbia sottoscritto di propria autonomia l’attivazione della stessa. Tale polizza non  applicabile nel caso in cui il mezzo locato sia un motociclo. Inoltre tale polizza decade per effetto diretto dell’inadempienza contrattuale del Cliente.

e) T.P.: ovvero la polizza maggiormente conosciuta con il nome di polizza “furto/incendio”. Tale polizza limita la responsabilità economica del Cliente, nei confronti del mezzo locato, per un eventuale furto del mezzo o incendio dello stesso. Tale accordo prevede una franchigia pari al 20% (venti percento) del valore dell’auto al momento della sottoscrizione del presente contratto (optional e parti mobili esclusi ad esclusivo carico del Cliente nella misura del 100%), con uno scoperto minimo di € 5.000,00 (cinquemila). Resta sempre e integralmente a carico del Cliente ogni eventuale scoperto non risarcito dall’assicurazione che il Cliente dichiara di conoscere. Tale polizza facoltativa può essere opzionata dal Cliente tramite l’apposizione della dicitura ”SI” nella relativa casella di scelta nella sezione “ASSICURAZIONI” del paragrafo “Mezzo locato”. Se su tale casella non  specificato nulla o vi  apposta la dicitura “NO” sulla copia del contratto detenuta dal Locatore, o nel caso in cui il Cliente non sia in possesso delle chiavi o del transponder del mezzo locato, la presente polizza non attiva; quindi il Cliente si obbliga a risarcire per intero, il valore attualizzato del mezzo locato, i danni indotti come descritto nella precedente clausola n. 11 – LUCRO CESSANTE, ed ogni spesa e/o onere accessorio. In caso di mancata adesione del Cliente a detta polizza, il Cliente  tenuto al risarcimento di ogni danno, anche se per sua iniziativa il Locatore abbia sottoscritto di propria autonomia l’attivazione della stessa. Inoltre tale polizza decade per effetto diretto dell’inadempienza contrattuale del Cliente.

f) S.T.P.: Tale polizza trova la stessa applicazione della precedente polizza T.P. limitando però la franchigia e lo scoperto minimo rispettivamente al 10% (dieci percento) ed € 2.500,00 (duemilacinquecento). Resta sempre e integralmente a carico del Cliente ogni eventuale scoperto non risarcito dall’assicurazione che il Cliente dichiara di conoscere. Tale polizza facoltativa può essere opzionata dal Cliente tramite l’apposizione della dicitura ”SI” nella relativa casella di scelta nella sezione “ASSICURAZIONI” del paragrafo “Mezzo locato”. Se su tale casella non  specificato nulla o vi  apposta la dicitura “NO” sulla copia del contratto detenuta dal Locatore, o nel caso in cui il Cliente non sia in possesso delle chiavi o del transponder del mezzo locato, la presente polizza non  attiva; quindi il Cliente si obbliga a risarcire per intero, il valore attualizzato del mezzo locato, i danni indotti come descritto nella precedente clausola n. 11 – LUCRO CESSANTE, ed ogni spesa e/o onere accessorio. In caso di mancata adesione del Cliente a detta polizza, il Cliente  tenuto al risarcimento di ogni danno, anche se per su a iniziativa il Locatore abbia sottoscritto di propria autonomia l’attivazione della stessa. Inoltre tale polizza decade per effetto diretto dell’inadempienza contrattuale del Cliente.

g) GUASTI – T. PREMIUM: Premesso che il Cliente manleva il Locatore e tutte le società del Gruppo, nonché i dipendenti e gli amministratori, da qualsiasi responsabilità per il malfunzionamento e/o guasto accidentale, anche a causa di sinistro stradale, del mezzo locato; tale polizza assiste il Cliente per un eventuale guasto o malfunzionamento del mezzo locato anche a causa di sinistro stradale. Tale polizza facoltativa può essere opzionata dal Cliente tramite l’apposizione della dicitura ”SI” nella relativa casella di scelta nella sezione “ASSICURAZIONI” del paragrafo “Mezzo locato”. Se su tale casella non  specificato nulla o vi  apposta la dicitura “NO” sulla copia del contratto detenuta dal Locatore, la presente polizza non  attiva. Il Cliente dichiara di conoscere integralmente tale polizza facoltativa, e (previa sottoscrizione) potrà usufruirne, nei limiti fissati da detta polizza. Tale polizza non  applicabile nel caso in cui il mezzo locato sia un motociclo. Inoltre tale polizza decade per effetto diretto dell’inadempienza contrattuale del Cliente. Se il Cliente godesse dei servizi offerti da t ali polizze sopra citate senza averle sottoscritte specificatamente nel contratto di autonoleggio, e quindi pagati i relativi premi; egli dovrà rimborsare il Locatore (o chi per esso) di tutte le spese sostenute a causa del guasto verificatosi con l’aggiunta di una penale pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00) I.V.A. esclusa.

33. Servizio di N.C.C.

Il servizio di noleggio con conducente (N.C.C.) commercializzato dal Locatore indirettamente tramite la collaborazione con professionisti o terze aziende, pertanto ogni controversia derivante dal servizio di noleggio con conducente sono da dibattersi con il conducente che effettua materialmente il servizio, manlevando integralmente il Locatore. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il Conducente ha l’obbligo ed il diritto di modificare l’itinerario stabilito (anche a discapito della puntualità del Cliente) o di concludere definitivamente ed anticipatamente il servizio (per il quale ha sottoscritto il presente contratto) nel caso di malessere, nel caso in cui si presenti una situazione di pericolo per se o per le persone trasportate, nel caso in cui sia civilmente e moralmente obbligato a prestare soccorso a terzi (anche su sinistri in cui non  stato coinvolto) o nel caso in cui sia richiesto dalle Forze dell’Ordine. 

Nel caso si verifichi una delle sopraccitate situazioni o in caso fortuito, sarà premura ma non obbligo del Locatore, cercare di procurare al Cliente un’alternativa al servizio cessato, tuttavia al Cliente non sarà rimborsata alcuna cifra. Il Cliente  consapevole che il Conducente non  tenuto ad eseguire mansioni diverse da quella per cui  previsto a norma di legge il servizio di noleggio con conducente. Infine il Cliente  consapevole che l’attesa da parte del Conducente  prevista solo durante il periodo di lavoro sopra descritto, sarà piena autonomia del Conducente stabilire le modalità ed i termini di applicazione della stessa. Terminato l’orario di servizio sopraccitato, il Conducente ha la facoltà di concludere il servizio, e di tornare alla propria autorimessa, senza l’obbligo di darne comunicazione al Cliente.

34. Lingua di redazione
Il testo del presente contratto  stato redatto in lingua italiana, pertanto prevale su eventuali redazioni e/o traduzioni con lingue diverse dall’italiano, poiché esprime l’esatta volontà delle parti. I Clienti stranieri dichiarano di comprendere tutte le clausole e le condizioni del presente contratto, supportate dalle relative delucidazioni del Locatore o di chi per esso in lingua madre del Cliente o nella lingua inglese. Copia conforme del presente contratto  perennemente disponibile gratuitamente e pubblicata dal Locatore nel proprio sito internet all’indirizzo www.prestige-international.net. E’ facoltà del Cliente richiedere, anticipatamente alla fruizione del servizio, copia del contratto redatto in lingua inglese come lingua internazionale.
35. Variazioni e validità contrattuale
Nessuna modifica può essere apportata alle presenti clausole ed alle presenti condizioni contrattuali, senza il preventivo consenso scritto del Locatore nella figura del Rappresentante Legale Il Locatore può concedere, a suo insindacabile giudizio, delle modifiche o delle integrazioni contrattuali. Tali variazioni hanno validità se esplicitamente citate nella sezione “Note integrative” o se riportate da debito documento integrativo del presente contratto. In caso di diversità tra gli originali (siano essi il contratto o ogni documento integrativo di esso) detenuti dal Locatore o da terze parti ivi compreso il Cliente, le parti si accordano per riconoscere come unico originale valido in sede di giudizio la copia detenuta dal Locatore.
36. Controversie
Il presente contratto, tutti gli allegati che ne fanno parte integrante, comprese le polizze assicurative, sono regolate dalle leggi dello Stato italiano. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto verranno devolute: anzitempo alla Camera Arbitrale di BARI, e se la controversia non dovesse essere risolta, in secondo mandato all’esclusiva competenza del Foro di Bari. Per tutto quanto non espressamente citato avrà validità la legge italiana. Il presente contratto  da intendersi valido nella sua completezza, anche in seguito ad eventuale annullamento di una o più clausole in esso contenute. In caso di molteplice copia del presente contratto e degli allegati integrativi, le parti si accordano per considerare gli unici originali che faranno fede in sede di giudizio (o extragiudizio), quello detenuto da Mancini Rent S.r.l.
37. Trattamento dei dati acquisiti

Ai sensi dell’art. n. 13 D.L. n. 196 del 30/06/2003 in materia di trattamento dei dati personali comuni e sensibili, il Cliente, il Garante, ogni conducente supplementare e comunque ogni persona fisica o giuridica censita dal Locatore a seguito della stipulazione del presente contratto (da qui in poi denominata “censito”) presta il proprio consenso al Locatore affinché quest’ultimo possa utilizzare tutti i propri dati acquisiti, compreso eventuale materiale audiovisivo, per i seguenti fini: per l’archiviazione cartacea e/o elettronica tramite l’ausilio di mezzi informatici, per finalità promozionali o pubblicitarie, per la costituzione e l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto e degli allegati che ne fanno parte integrante e per l’adempimento dei connessi obblighi normativi e per il quale l’eventuale mancato consenso non permetterebbe l’instaurazione del rapporto contrattuale, per qualsiasi finalità connessa alla tutela del credito, per qualsiasi altra funzione collegata alla sottoscrizione del presente contratto. 

Il Censito autorizza il Locatore a fornire i propri dati a: Forze di Polizia, Forze dell’Or dine, Autorità, Società collegate al Locatore, Società partner del Locatore, Imprese assicurative, Società di consulenza, Società enti o consorzi che esercitino l’attività di tutela del credito. Il Censito dichiara di essere a conoscenza del proprio diritto di: interrogare il Locatore sullo stato di archiviazione dei propri dati, chiederne il blocco, la modifica, l’integrazione, o ricorrendone gli estremi la definitiva cancellazione. In questo ultimo caso il Locatore non potrà dar corso a nessun rapporto contrattuale con il Cliente. Ai sensi dello stesso articolo di cui sopra, il Censito autorizza il Locatore all’acquisizione di qualsiasi dato inerente la sorveglianza (video/audio -sorveglianza) satellitare (e non) del mezzo locato e di tutte le informazioni annesse e connesse che ne derivano, essendo consapevole che tali sorveglianze resteranno sempre attive sul mezzo locato. 

Se il Censito lo desiderasse, potrà limitare il Locatore sull’utilizzo dei propri dati personali, comuni e sensibili, descrivendone tali limitazioni nella sezione “Note integrative” del presente contratto. Tuttavia, anche in caso di richiesta di cancellazione da parte del Censito (chiunque esso sia), i dati acquisiti potranno essere definitivamente eliminati solo dopo ogni chiusura di rapporto creatosi tra le parti. Non potranno essere cancellati i dati del Censito che, anche indirettamente o contro la propria volontà, risulti essere coinvolto in un rapporto con il Locatore (ad es. descrittivo ma non limitativo: per il recupero dei crediti del Locatore nei confronti del Censito, in caso di azioni legali giudiziali o extragiudiziali in corso, etc. etc.).